Il Glossario è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (alimentati in Bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) per rendere più comprensibili i termini utilizzati nelle bollette, fornendo per ogni voce una semplice spiegazione. Il Glossario è diviso in due sezioni dedicate, rispettivamente, ai termini della bolletta elettrica e della bolletta gas, sia rispetto al “Quadro sintetico” (di norma la prima pagina della bolletta) sia del “Quadro di dettaglio”, ovvero le pagine successive, che contengono il dettaglio di quanto fatturato al cliente. In ogni sezione c’è anche la parte “Ulteriori voci della bolletta elettrica/gas” che verrà compilata da ciascun fornitore con eventuali termini aggiuntivi, non previsti nel Glossario, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità ARG/com 202/09.
| Dati identificativi cliente, punto e caratteristiche fornitura
E’ il servizio di fornitura di elettricità a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità per l’energia. Il cliente domestico è servito in maggior tutela se non ha mai cambiato fornitore, o se ne ha nuovamente richiesto l’applicazione dopo aver stipulato contratti nel mercato libero con altri fornitori. Con la delibera 362/2023/R/eel è stata approvata la modalità di affidamento del servizio a tutele graduali anche per i clienti domestici “non vulnerabili”.
Il Servizio a Tutele Graduali è il servizio predisposto da ARERA per accompagnare il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica dopo la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato).
Rientrano automaticamente nel Servizio a Tutele Graduali, senza alcuna interruzione nell’erogazione della fornitura di energia elettrica, tutti i clienti non domestici che non hanno un venditore sul mercato libero.
Servizio a tutele graduali per piccole imprese riguarda:
- Tutte le piccole imprese (numero di dipendenti tra 10 e 50 e/o fatturato annuo tra 2 e 10 milioni di euro) titolari di punti di prelievo in “bassa tensione”
- Una parte delle microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW.
che non hanno un fornitore di energia elettrica sul mercato libero.
Servizio a tutele graduali per microimprese riguarda:
- Le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro) titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW;
- I clienti non domestici diversi dalle microimprese titolari di soli punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 15 kW.
che non hanno un fornitore di energia elettrica sul mercato libero.
Per questi clienti la data di attivazione del Servizio a tutele graduali è stata prorogata al 1° aprile 2023. Nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023 coloro che ancora non hanno scelto un venditore del mercato libero, sono serviti transitoriamente ancora dal proprio esercente la maggior tutela, alle stesse condizioni attive, garantendo così la continuità della fornitura.
I contratti possono essere di vari tipi:
• il contratto per “utenza domestica” riferito a un cliente che utilizza l’elettricità per alimentare la sua abitazione, di residenza o meno, e le relative applicazioni (ad esempio le pompe di calore), i locali Per piccola impresa o PMI si intende una impresa con meno di 50 addetti ed un fatturato annuo non superiore a 10 annessi o pertinenti all’abitazione, i punti di ricarica privata per veicoli elettrici, purché l’utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l’abitazione e i locali annessi (un solo POD e un solo contatore);
• il contratto per “utenza usi diversi” è riferito a un cliente che utilizza l’elettricità per usi diversi da quelli di cui al precedente punto (ad esempio per alimentare un negozio, un ufficio ecc).
Per i soli clienti domestici la tipologia di contratto si distingue ulteriormente tra residenti e non residenti, in base alla residenza anagrafica del titolare del contratto di fornitura. La e distinzione è rilevante per l’applicazione della componente di dispacciamento relativa ai Servizi di vendita, delle tariffe di rete e delle imposte.
Il prezzo dell’energia, sulla base del contratto di fornitura può distinguersi in monorario, biorario, multiorario o orario. Il prezzo è monorario quando è lo stesso in tutte le ore del giorno; biorario quando varia in due differenti fasce orarie (F1 e F2+F3); multiorario quando varia in tre fasce orarie (F1, F2, F3); orario quando varia in ogni ora di ogni giorno del mese di riferimento.
| Informazione su unità di misura, letture e consumi
E’ l’unità di misura dell’energia reattiva.
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali.
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali. Il sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali.
Dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00. La domenica e festivi: tutte le ore della giornata.
Dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, domeniche e giorni festivi. Questa fascia oraria comprende cioè tutte le ore incluse nelle due fasce F2 e F3.
E’ il numero che compare sul display del contatore ad una certa data (data di lettura); viene rilevato direttamente dal distributore che lo comunica al fornitore.
| Quadro di dettaglio
– 4.93 kWh nel 1° scaglione (1800/365);
– 2.30 kWh nel 2° scaglione (840/365;
– 0.77 kWh nel 3° scaglione (280/365) .
Dove 1800 e 840 rappresentano l’ampiezza dei primi due scaglioni e 280 è la parte di consumo annuo che rientra nel 3° scaglione.
| Sintesi importi fatturati
Comprende le diverse attività del fornitore per fornire l’energia elettrica al cliente finale (acquisto della materia prima, commercializzazione, dispacciamento più eventuali costi di perequazione). Nella bolletta gli importi per questi servizi vengono suddivisi in Quota fissa e Quota energia.
Copre i costi fissi di gestione commerciale dei clienti.
E’ il costo di acquisto dell’energia elettrica. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce si chiama PE (“prezzo energia”) e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità. Nel prezzo dell’energia sono comprese le perdite di rete sulle reti di trasmissione e di distribuzione, salvo diverse e previsioni nei contratti di mercato libero. Per una definizione di perdite di rete si veda la sezione “Altre voci comprese nelle bolletta elettrica”.
E’ la spesa per il servizio di dispacciamento, che garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce si chiama PD (“prezzo dispacciamento”) e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità.
Si applica sia ai clienti che hanno diritto al servizio di maggior tutela, sia ai clienti domestici e alle PMI passati al mercato libero. E’ composta da una parte fissa accreditata al cliente indipendentemente dai suoi consumi (che compare con segno -) e da una parte variabile che viene addebitata al cliente in proporzione al consumo annuo (solo per i clienti residenti con potenza fino a 3 kW). Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce si chiama DISPbt.
Sono le attività che consentono ai fornitori (sia sul mercato libero sia nel Servizio di maggior tutela) di trasportare l’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore, per consegnarla ai clienti. In bolletta, gli importi per queste attività sono suddivisi in Quota fissa, Quota variabile e Quota potenza e coprono e i costi per i servizi di Trasporto, Distribuzione e Misura.
E’ l’importo da pagare in misura fissa, indipendentemente dai consumi per i il trasporto e la gestione del contatore. Generalmente l’unità di misura è €/cliente/mese.
E’ l’importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata. Si paga in euro/chilowatt/mese.
E’ l’importo da pagare in relazione alla quantità di energia elettrica trasportata sulla rete per soddisfare la richiesta di energia del cliente. L’unità di misura è espressa in €/kWh.
Importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività d’interesse generale per il sistema elettrico.
E’ uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’Autorità per l’energia www.autorita.energia.it .
• imposta erariale di consumo (accisa): è applicata alla quantità di energia consumata; per i clienti con “uso domestico” è prevista un’agevolazione per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica che ne riduce l’importo in caso di bassi consumi.
• imposta sul valore aggiunto (IVA): è applicata sul costo complessivo del servizio; attualmente l’aliquota applicata alla fornitura di energia per “uso domestico” è pari al 10%; per i clienti con “usi diversi” è pari al 22%.
Comprendono gli oneri diversi da quelli per i servizi di vendita, di rete e dalle imposte. Sono, ad esempio, i contributi di allacciamento, il deposito cauzionale gli interessi di mora o il corrispettivo CMOR (si veda voce successiva). A seconda della loro tipologia, possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA)
| Altre voci comprese nella bolletta elettrica
Ove prevista, l’eventuale data di scadenza del contratto, o alternativamente, è indicato che la durata del contratto è indeterminata.
Spesa risultante dalla somma di quanto dovuto per la fornitura di energia elettrica in ciascuna delle bollette che coprono l’ultima annualità.
Sono le dispersioni naturali di energia generate durante il trasporto dell’elettricità dalla centrale elettrica al luogo di fornitura. Sono fissate in modo convenzionale dall’Autorità per l’energia pari al 10% dell’energia prelevata: cioè, se vengono immessi dalla centrale di produzione nella rete di trasportato per conto del fornitore 110 kWh di elettricità, nel Punto di prelievo (ad esempio nell’abitazione del cliente), ne arrivano 100 kWh. Il prezzo dell’Energia può essere espresso al netto delle perdite di rete, o ricomprenderle. A seconda dei casi, le perdite di rete possono essere fatturate in bolletta con diverse che non modificano il totale da pagare:
Prezzo unitario in €/kWh |
kWh | Totale Euro | |
Modalità A – prezzo dell’energia comprensivo delle perdite | |||
Energia | 0.110 | 100 | 11.00 |
Modalità B- energia e perdite fatturate separatamente | |||
Energia | 0.1000 | 100 | 10 |
Perdite di rete | 0.01 (10 % di 0.1000) |
100 | 1.00 |
Totale Mod. B | 11.00 | ||
Modalità C- energia e perdite fatturate separatamente | |||
Energia | 0.1000 | 100 | 10 |
Prezzo Energia (applicato alle Perdite) |
0.1000 | 10 (10 % di 100) |
1.00 |
Totale Mod. C | 11.00 |
Il prezzo dell’Energia fissato dall’Autorità per l’energia è comprensivo delle perdite di rete ovvero rientra nella Modalità A.
La maggioranza delle PMI e delle forniture domestiche è allacciata alla rete in Bassa Tensione, monofase (220/230 Volt) o trifase (380/400 Volt), oppure in Media Tensione (15.000/20.000 Volt).